{"id":130,"date":"2010-03-27T14:55:06","date_gmt":"2010-03-27T12:55:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.venturap.org\/?page_id=130"},"modified":"2010-03-27T14:55:06","modified_gmt":"2010-03-27T12:55:06","slug":"dichiarazione-universale-dei-diritti-delluomo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.venturap.org\/index.php\/dichiarazione-universale-dei-diritti-delluomo\/","title":{"rendered":"Dichiarazione Universale dei Diritti dell&#8217;Uomo"},"content":{"rendered":"<p><strong>Preambolo<\/strong><\/p>\n<p>Considerato che il riconoscimento della dignit\u00e0 inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libert\u00e0, della giustizia e della pace nel mondo;<br \/>\nConsiderato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell&#8217;umanit\u00e0, e che l&#8217;avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libert\u00e0 di parola e di credo e della libert\u00e0 dal timore e dal bisogno \u00e8 stato proclamato come la pi\u00f9 alta aspirazione dell&#8217;uomo;<br \/>\nConsiderato che \u00e8 indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l&#8217;uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l&#8217;oppressione;<br \/>\nConsiderato che \u00e8 indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;<br \/>\nConsiderato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignit\u00e0 e nel valore della persona umana, nell&#8217;uguaglianza dei diritti dell&#8217;uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libert\u00e0;<br \/>\nConsiderato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l&#8217;osservanza universale dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali;<br \/>\nConsiderato che una concezione comune di questi diritti e di questa libert\u00e0 \u00e8 della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;<\/p>\n<p><strong>L&#8217;ASSEMBLEA GENERALE<br \/>\nproclama<\/strong><br \/>\nla presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della societ\u00e0, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l&#8217;insegnamento e l&#8217;educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libert\u00e0 e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l&#8217;universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 1<\/strong><br \/>\nTutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignit\u00e0 e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.<\/p>\n<p><strong>Articolo 2<\/strong><br \/>\nAd ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libert\u00e0 enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sar\u00e0 inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Articolo 3<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto alla vita, alla libert\u00e0 ed alla sicurezza della propria persona.<\/p>\n<p><strong><\/strong><strong>Articolo 4<\/strong><br \/>\nNessun individuo potr\u00e0 essere tenuto in stato di schiavit\u00f9 o di servit\u00f9; la schiavit\u00f9 e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.<\/p>\n<p><strong>Articolo 5<\/strong><br \/>\nNessun individuo potr\u00e0 essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 6<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalit\u00e0 giuridica.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 7<\/strong><br \/>\nTutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 8<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto ad un&#8217;effettiva possibilit\u00e0 di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 9<\/strong><br \/>\nNessun individuo potr\u00e0 essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 10<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonch\u00e9 della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 11<\/strong><br \/>\nOgni individuo accusato di un reato \u00e8 presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.<br \/>\nNessun individuo sar\u00e0 condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potr\u00e0 del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 12<\/strong><br \/>\nNessun individuo potr\u00e0 essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, n\u00e9 a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 13<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto alla libert\u00e0 di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.<br \/>\nOgni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 14<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.<br \/>\nQuesto diritto non potr\u00e0 essere invocato qualora l&#8217;individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 15<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto ad una cittadinanza.<br \/>\nNessun individuo potr\u00e0 essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, n\u00e9 del diritto di mutare cittadinanza.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 16<\/strong><br \/>\nUomini e donne in et\u00e0 adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all&#8217;atto del suo scioglimento.<br \/>\nIl matrimonio potr\u00e0 essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.<br \/>\nLa famiglia \u00e8 il nucleo naturale e fondamentale della societ\u00e0 e ha diritto ad essere protetta dalla societ\u00e0 e dallo Stato.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 17<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha il diritto ad avere una propriet\u00e0 sua personale o in comune con altri.<br \/>\nNessun individuo potr\u00e0 essere arbitrariamente privato della sua propriet\u00e0.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 18<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto alla libert\u00e0 di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libert\u00e0 di cambiare di religione o di credo, e la libert\u00e0 di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell&#8217;insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell&#8217;osservanza dei riti.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 19<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto alla libert\u00e0 di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 20<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto alla libert\u00e0 di riunione e di associazione pacifica.<br \/>\nNessuno pu\u00f2 essere costretto a far parte di un&#8217;associazione.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 21<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.<br \/>\nOgni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.<br \/>\nLa volont\u00e0 popolare \u00e8 il fondamento dell&#8217;autorit\u00e0 del governo; tale volont\u00e0 deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 22<\/strong><br \/>\nOgni individuo, in quanto membro della societ\u00e0, ha diritto alla sicurezza sociale, nonch\u00e9 alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l&#8217;organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignit\u00e0 ed al libero sviluppo della sua personalit\u00e0.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 23<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell&#8217;impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.<br \/>\nOgni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.<br \/>\nOgni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignit\u00e0 umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.<br \/>\nOgni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 24<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ci\u00f2 una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 25<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all&#8217;alimentazione, al vestiario, all&#8217;abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidit\u00e0, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volont\u00e0.<br \/>\nLa maternit\u00e0 e l&#8217;infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 26<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto all&#8217;istruzione. L&#8217;istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L&#8217;istruzione elementare deve essere obbligatoria. L&#8217;istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l&#8217;istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.<br \/>\nL&#8217;istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalit\u00e0 umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libert\u00e0 fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l&#8217;amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l&#8217;opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.<br \/>\nI genitori hanno diritto di priorit\u00e0 nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 27<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunit\u00e0, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.<br \/>\nOgni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 28<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libert\u00e0 enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 29<\/strong><br \/>\nOgni individuo ha dei doveri verso la comunit\u00e0, nella quale soltanto \u00e8 possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalit\u00e0.<br \/>\nNell&#8217;esercizio dei suoi diritti e delle sue libert\u00e0, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libert\u00e0 degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell&#8217;ordine pubblico e del benessere generale in una societ\u00e0 democratica.<br \/>\nQuesti diritti e queste libert\u00e0 non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.<br \/>\n<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 30<\/strong><br \/>\nNulla nella presente Dichiarazione pu\u00f2 essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un&#8217;attivit\u00e0 o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libert\u00e0 in essa enunciati.<\/p>\n<p>rif.: VNTRP203DB771<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Preambolo Considerato che il riconoscimento della dignit\u00e0 inerente a tutti<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-130","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.venturap.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/130"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.venturap.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.venturap.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.venturap.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.venturap.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=130"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.venturap.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/130\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.venturap.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=130"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}